Art. 1.

      1. Il terzo comma dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «In considerazione del fondamento pattizio dell'autonomia della Regione, i progetti di modificazione del presente Statuto, approvati dalle due Camere in prima deliberazione, sono trasmessi al Consiglio della Valle per l'espressione dell'intesa. L'assenso alla proposta di intesa è espresso entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. Decorso tale termine senza che l'assenso sia stato espresso, le Camere non possono adottare la legge costituzionale».